COMUNE DI BRACIGLIANO

(Provincia di Salerno)

 

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI OCCORRENTI PER LA REFEZIONE  NELLE SCUOLE MATERNE ANNO SCOLASTICO 2008-2009.

 

 

INDICAZIONI GENERALI DEL SERVIZIO

Art. 1 - Definizioni

Per “Impresa “ o “I.A.” si intende l’impresa risultata aggiudicataria, alla quale viene affidata la fornitura di generi alimentari occorrenti per la refezione nelle scuole materne del Comune di Bracigliano;

Per “Stazione Appaltante.” o “A.C.” - si intende l’Amministrazione Comunale di Bracigliano che affida

all’impresa la fornitura di generi alimentari.

 

Art. 2 - Oggetto dell'appalto

L’oggetto dell’appalto è la fornitura dei generi alimentari per la mensa scolastica secondo la descrizione e modalità di consegna descritti nell’allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente capitolato speciale di appalto.

 

Art. 3 - Durata del contratto

La durata dell’appalto è  dal 01/10/2008  al 31/05/2009. Alla fine di tale periodo l’appalto scadrà di pieno diritto senza bisogno di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora.

 

Art. 4 – Responsabilità e polizza assicurativa

L’I.A. si obbliga a sollevare l’ A.C. da qualunque pretesa o azione che possa derivargli da terzi per il mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell’assolvimento dei medesimi.

Le spese che l’A.C. dovesse eventualmente sostenere a tale titolo, saranno dedotte dai crediti dell’I.A. e in ogni caso da questa rimborsate.

L’I.A. è pure responsabile dell’operato e del contegno dei suoi dipendenti e degli eventuali danni che dal personale e dai mezzi impiegati potessero derivare all’A.C., a terzi o a cose.

L’I.A. si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivategli ai sensi di legge nell’espletamento dell’attività richiesta dal presente capitolato.

 

Art. 5 – Domicilio

L’impresa è tenuta a comunicare prima dell’inizio dell’appalto, il suo domicilio per tutti gli effetti giuridici ed amministrativi ed il nominativo del responsabile del servizio di riferimento, nonché tutte le eventuali variazioni.

 

Art. 6 - Licenze e autorizzazioni

L’impresa deve essere in possesso delle autorizzazioni preventive, delle autorizzazioni sanitarie e delle licenze commerciali per l’espletamento di quanto richiesto dal presente capitolato.

 

Art. 7 – Deposito cauzionale definitivo

A garanzia degli obblighi contrattuali l’appaltatore presterà cauzione come previsto dalla legge, per una somma pari al 10% dell’importo netto di aggiudicazione.

La cauzione deve essere costituita mediante:

- reale e valida cauzione in numerario, o in titoli di Stato, o garantiti dallo Stato al valore di borsa;

- fidejussione bancaria rilasciata da azienda di credito;

- polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all’esercizio del ramo

cauzioni;

 

 

La cauzione deve coprire l’intero periodo della fornitura e deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’A.C.

Il deposito cauzionale sarà svincolato e restituito all’impresa solo a conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali.

Lo svincolo verrà autorizzato con apposito atto formale.

Resta salvo per l’A.C. l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

L’I.A. è obbligata a reintegrare la cauzione nel caso in cui l’A.C. avesse dovuto avvalersi della stessa, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto.

 

Art. 8 - Disdetta del contratto da parte dell’Impresa.

Qualora l’Impresa disdettasse il contratto prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo o giusta causa, la committente si riserva di trattenere senz’altro, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale ed addebitare inoltre le maggiori spese comunque derivanti per l’assegnazione del servizio ad altra impresa, a titolo di risarcimento danni.

 

Art. 9 - Tabelle Merceologiche

Le derrate alimentari e le bevande devono essere conformi ai requisiti previsti dalle vigenti Leggi in materia che qui si intendono tutte richiamate ed alle Tabelle Merceologiche (Allegato n. 1 del capitolato).

 

Art. 10 – Assenza di OGM

Le derrate alimentari fornite dall’impresa per la preparazione dei pasti devono garantire l’assenza di organismi geneticamente modificati (OGM), ottemperando a quanto stabilito dalla legislazione in vigore (Direttiva 2001/18/CE, Regolamenti CE n. 258/97, 49/2000 e succ. modifiche, 50/2000).

 

Art. 11 – Etichettatura delle derrate

Le derrate alimentari fornite dall’impresa per la preparazione dei pasti devono avere confezione ed etichettature conformi alle leggi vigenti. Non sono ammesse etichettature incomplete e non in lingua italiana.

 

Art. 12 - Garanzie di qualità

L'impresa deve acquisire dai propri fornitori, e tenere a disposizione del Comune, la documentazione attestante la conformità delle materie prime a quanto previsto dal capitolato e alla qualità dichiarata, con specifico riferimento alle tabelle merceologiche; il Comune si riserva di richiedere, per determinate materie prime, la disponibilità di dichiarazioni di conformità relative ad ogni consegna.

 

Art. 13 - Divieto di cessione o subappalto

E’ vietata la cessione o qualsiasi altra forma di subappalto totale o parziale della fornitura pena l’immediata rescissione del contratto e l’incameramento della cauzione.

 

Art. 14 - Contestazioni

L’Amministrazione Comunale farà pervenire per iscritto all'impresa le osservazioni e le eventuali contestazioni nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati, comunicando altresì eventuali prescrizioni alle quali la stessa dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti. Entro otto giorni dal ricevimento della nota di contestazione, l'impresa sarà tenuta a presentare le proprie controdeduzioni, pena l'applicazione delle sanzioni previste nel successivo articolo.

L'impresa non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze e fatti ininfluenti sulla fornitura benché prevedibili se non preventivamente comunicate per iscritto.

Sono fatte salve le norme relative all’applicazione delle penali o alla risoluzione del contratto per inadempimento.

 

 

 

Art. 15 – Inadempienze e penalità

Ove si verifichino inadempienze dell’impresa a prescrizioni contrattuali, saranno applicate dall’Amministrazione Comunale, in via sostitutiva, penalità in relazione alla gravità delle inadempienze, a tutela delle norme contenute nel presente capitolato:

- € 1.000,00 per ogni violazione di quanto stabilito nelle tabelle merceologiche

- € 1.000,00 per ogni tipologia di prodotto scaduto rinvenuto nella fornitura

- da € 100,00 a € 2.000,00 per ogni ulteriore infrazione alle norme previste dal presente capitolato a seconda della gravità.

 

Art. 16 Prezzi delle forniture

Nel prezzo unitario per fornitura, indicato in sede di gara, si intendono interamente compensati dall’Amministrazione Comunale all’impresa le spese e ogni altro onere espresso e non dal presente capitolato, inerente o conseguente alla fornitura di cui trattasi.

 

Art. 17 Revisione dei prezzi

Il prezzo della fornitura dei generi alimentari resterà fisso ed invariato per l’intera durata del contratto.

 

Art. 18 - Fatturazioni e pagamenti

L’impresa riscuote le somme ad essa dovute a fronte di emissione di fatture mensili che dovranno riportare i dati relativi ai generi alimentari forniti: il pagamento avverrà a mezzo mandato di pagamento, mediante bonifico bancario, a 60 giorni dal ricevimento delle fatture, previo visto di liquidazione del Responsabile di settore competente. Si stabilisce sin d’ora che l’A.C. potrà rivalersi, per ottenere la refusione di eventuali danni già contestati, il rimborso di spese e il pagamento di penalità, mediante incameramento della cauzione o a mezzo ritenuta da operarsi in sede di pagamento dei corrispettivi di cui sopra .

 

Art. 19 - Risoluzione del contratto

L’Amministrazione comunale a seguito di ripetute infrazioni da parte dell’impresa può unilateralmente rescindere il contratto con effetto immediato, comunicando all’impresa i motivi, mediante lettera raccomandata A/R, e con la possibilità di affidare il servizio a terzi in danno dell’impresa e salva l’applicazione delle penalità prescritte.

Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti fattispecie:

a) apertura di una procedura di fallimento a carico dell'impresa;

b) messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività dell’impresa;

c) abbandono dell’appalto, salvo che per forza maggiore;

d) per motivi di pubblico interesse;

e) impiego di personale non dipendente dell’impresa;

f) utilizzo ripetuto di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto e dagli allegati, relative alle condizioni igieniche e alle caratteristiche merceologiche;

g) casi di intossicazione alimentare dovuti ad accertata  imperizia dell’impresa;

h) inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;

i) interruzione non motivata della fornitura;

l) subappalto della fornitura;

m) cessione del contratto a terzi;

n) ulteriori inadempienze dell’impresa dopo la comminazione di n. 5 penalità per lo stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno scolastico.

Nei casi previsti dal presente articolo, l’impresa incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune, salvo il risarcimento dei danni per l’eventuale riappalto e per tutte le altre circostanze che si possono verificare.

 

Art. 20 – Arbitrato

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra l’impresa appaltatrice ed il Comune circa l’interpretazione e la corretta esecuzione delle norme contrattuali e che non si siano potute risolvere con l'accordo diretto tra i contraenti, verranno deferite a giudizio di un collegio arbitrale composto da tre membri di cui uno scelto dal Comune, uno dall’Impresa ed il terzo, che sarà Presidente del collegio stesso, sarà scelto di comune accordo, o , in difetto, dal Presidente del Tribunale di Salerno. Le spese di procedimento sono a carico dell’impresa. Il collegio arbitrale svolgerà la sua attività presso il Tribunale di Salerno. La sentenza del collegio sarà pronunciata entro 90 giorni dalla nomina del Presidente.

 

Art. 21 – Spese inerenti al contratto

Qualsiasi spesa inerente al contratto o consequenziale a questo, nessuna eccettuata o esclusa, sarà a carico dell’appaltatore.

 

Art. 22 Trattamento dei dati personali.

L’Impresa si impegnerà a custodire e non divulgare notizie ed informazioni di cui possa venire eventualmente a conoscenza nell’espletamento del servizio e che riguardino gli utenti e l’A.C., e ciò in applicazione delle disposizioni contenute nel testo unico sulla privacy (D.Lgs 196/2003 e s.m.i.).

 

Art. 23 – Rinvio

Per tutto quanto non espressamente citato nel presente capitolato, sono applicabili le disposizioni contenute nelle leggi vigenti in materia di gare d’appalto, di igiene e sanità degli alimenti, di tutela del personale, della legge e del regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (R...D.  2440/1923 e R.D. 827/1924 e successive modificazioni ed integrazioni).