COMUNE DI BRACIGLIANO
(Provincia di Salerno)
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
PER FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI
OCCORRENTI PER
INDICAZIONI
GENERALI DEL SERVIZIO
Art.
1 - Definizioni
Per
“Impresa “ o “I.A.” si intende l’impresa risultata aggiudicataria,
alla quale viene affidata la fornitura di generi alimentari occorrenti per la
refezione nelle scuole materne del Comune di Bracigliano;
Per
“Stazione Appaltante.” o “A.C.” - si intende l’Amministrazione
Comunale di Bracigliano che affida
all’impresa
la fornitura di generi alimentari.
Art.
2 - Oggetto dell'appalto
L’oggetto
dell’appalto è la fornitura dei generi alimentari per la mensa scolastica
secondo la descrizione e modalità di consegna descritti nell’allegato 1 che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente capitolato speciale di
appalto.
Art.
3 - Durata del contratto
La
durata dell’appalto è dal
01/10/2008 al 31/05/2009. Alla fine
di tale periodo l’appalto scadrà di pieno diritto senza bisogno di disdetta,
preavviso, diffida o costituzione in mora.
Art.
4 – Responsabilità e polizza assicurativa
L’I.A.
si obbliga a sollevare l’ A.C. da qualunque pretesa o azione che possa
derivargli da terzi per il mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per
trascuratezza o per colpa nell’assolvimento dei medesimi.
Le
spese che l’A.C. dovesse eventualmente sostenere a tale titolo, saranno
dedotte dai crediti dell’I.A. e in ogni caso da questa rimborsate.
L’I.A.
è pure responsabile dell’operato e del contegno dei suoi dipendenti e degli
eventuali danni che dal personale e dai mezzi impiegati potessero derivare
all’A.C., a terzi o a cose.
L’I.A.
si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivategli ai sensi di
legge nell’espletamento dell’attività richiesta dal presente capitolato.
Art.
5 – Domicilio
L’impresa
è tenuta a comunicare prima dell’inizio dell’appalto, il suo domicilio per
tutti gli effetti giuridici ed amministrativi ed il nominativo del responsabile
del servizio di riferimento, nonché tutte le eventuali variazioni.
Art.
6 - Licenze e autorizzazioni
L’impresa
deve essere in possesso delle autorizzazioni preventive, delle autorizzazioni
sanitarie e delle licenze commerciali per l’espletamento di quanto richiesto
dal presente capitolato.
Art.
7 – Deposito cauzionale definitivo
A
garanzia degli obblighi contrattuali l’appaltatore presterà cauzione come
previsto dalla legge, per una somma pari al 10% dell’importo netto di
aggiudicazione.
La
cauzione deve essere costituita mediante:
-
reale e valida cauzione in numerario, o in titoli di Stato, o garantiti dallo
Stato al valore di borsa;
-
fidejussione bancaria rilasciata da azienda di credito;
-
polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente
autorizzata all’esercizio del ramo
cauzioni;
La
cauzione deve coprire l’intero periodo della fornitura e deve espressamente
prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta
dell’A.C.
Il
deposito cauzionale sarà svincolato e restituito all’impresa solo a
conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare
soddisfacimento degli obblighi contrattuali.
Lo
svincolo verrà autorizzato con apposito atto formale.
Resta
salvo per l’A.C. l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la
cauzione risultasse insufficiente.
L’I.A.
è obbligata a reintegrare la cauzione nel caso in cui l’A.C. avesse dovuto
avvalersi della stessa, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del
contratto.
Art.
8 - Disdetta del contratto da parte dell’Impresa.
Qualora
l’Impresa disdettasse il contratto prima della scadenza convenuta, senza
giustificato motivo o giusta causa, la committente si riserva di trattenere
senz’altro, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale ed addebitare
inoltre le maggiori spese comunque derivanti per l’assegnazione del servizio
ad altra impresa, a titolo di risarcimento danni.
Art.
9 - Tabelle Merceologiche
Le
derrate alimentari e le bevande devono essere conformi ai requisiti previsti
dalle vigenti Leggi in materia che qui si intendono tutte richiamate ed alle
Tabelle Merceologiche (Allegato n. 1 del capitolato).
Art.
10 – Assenza di OGM
Le
derrate alimentari fornite dall’impresa per la preparazione dei pasti devono
garantire l’assenza di organismi geneticamente modificati (OGM), ottemperando
a quanto stabilito dalla legislazione in vigore (Direttiva 2001/18/CE,
Regolamenti CE n. 258/97, 49/2000 e succ. modifiche, 50/2000).
Art.
11 – Etichettatura delle derrate
Le
derrate alimentari fornite dall’impresa per la preparazione dei pasti devono
avere confezione ed etichettature conformi alle leggi vigenti. Non sono ammesse
etichettature incomplete e non in lingua italiana.
Art.
12 - Garanzie di qualità
L'impresa
deve acquisire dai propri fornitori, e tenere a disposizione del Comune, la
documentazione attestante la conformità delle materie prime a quanto previsto
dal capitolato e alla qualità dichiarata, con specifico riferimento alle
tabelle merceologiche; il Comune si riserva di richiedere, per determinate
materie prime, la disponibilità di dichiarazioni di conformità relative ad
ogni consegna.
Art.
13 - Divieto di cessione o subappalto
E’
vietata la cessione o qualsiasi altra forma di subappalto totale o parziale
della fornitura pena l’immediata rescissione del contratto e l’incameramento
della cauzione.
Art.
14 - Contestazioni
L’Amministrazione
Comunale farà pervenire per iscritto all'impresa le osservazioni e le eventuali
contestazioni nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati,
comunicando altresì eventuali prescrizioni alle quali la stessa dovrà
uniformarsi nei tempi stabiliti. Entro otto giorni dal ricevimento della nota di
contestazione, l'impresa sarà tenuta a presentare le proprie controdeduzioni,
pena l'applicazione delle sanzioni previste nel successivo articolo.
L'impresa
non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze e fatti
ininfluenti sulla fornitura benché prevedibili se non preventivamente
comunicate per iscritto.
Sono
fatte salve le norme relative all’applicazione delle penali o alla risoluzione
del contratto per inadempimento.
Art.
15 – Inadempienze e penalità
Ove
si verifichino inadempienze dell’impresa a prescrizioni contrattuali, saranno
applicate dall’Amministrazione Comunale, in via sostitutiva, penalità in
relazione alla gravità delle inadempienze, a tutela delle norme contenute nel
presente capitolato:
-
€ 1.000,00 per ogni violazione di quanto stabilito nelle tabelle merceologiche
-
€ 1.000,00 per ogni tipologia di prodotto scaduto rinvenuto nella fornitura
-
da €
Art.
16 Prezzi delle forniture
Nel
prezzo unitario per fornitura, indicato in sede di gara, si intendono
interamente compensati dall’Amministrazione Comunale all’impresa le spese e
ogni altro onere espresso e non dal presente capitolato, inerente o conseguente
alla fornitura di cui trattasi.
Art.
17 Revisione dei prezzi
Il
prezzo della fornitura dei generi alimentari resterà fisso ed invariato per
l’intera durata del contratto.
Art.
18 - Fatturazioni e pagamenti
L’impresa
riscuote le somme ad essa dovute a fronte di emissione di fatture mensili che
dovranno riportare i dati relativi ai generi alimentari forniti: il pagamento
avverrà a mezzo mandato di pagamento, mediante bonifico bancario, a 60 giorni
dal ricevimento delle fatture, previo visto di liquidazione del Responsabile di
settore competente. Si stabilisce sin d’ora che l’A.C. potrà rivalersi, per
ottenere la refusione di eventuali danni già contestati, il rimborso di spese e
il pagamento di penalità, mediante incameramento della cauzione o a mezzo
ritenuta da operarsi in sede di pagamento dei corrispettivi di cui sopra .
Art.
19 - Risoluzione del contratto
L’Amministrazione
comunale a seguito di ripetute infrazioni da parte dell’impresa può
unilateralmente rescindere il contratto con effetto immediato, comunicando
all’impresa i motivi, mediante lettera raccomandata A/R, e con la possibilità
di affidare il servizio a terzi in danno dell’impresa e salva l’applicazione
delle penalità prescritte.
Le
parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453
del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali,
costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai
sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti fattispecie:
a)
apertura di una procedura di fallimento a carico dell'impresa;
b)
messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività
dell’impresa;
c)
abbandono dell’appalto, salvo che per forza maggiore;
d)
per motivi di pubblico interesse;
e)
impiego di personale non dipendente dell’impresa;
f)
utilizzo ripetuto di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal
contratto e dagli allegati, relative alle condizioni igieniche e alle
caratteristiche merceologiche;
g)
casi di intossicazione alimentare dovuti ad accertata
imperizia dell’impresa;
h)
inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata
applicazione dei contratti collettivi;
i)
interruzione non motivata della fornitura;
l)
subappalto della fornitura;
m)
cessione del contratto a terzi;
n)
ulteriori inadempienze dell’impresa dopo la comminazione di n. 5 penalità per
lo stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno scolastico.
Nei
casi previsti dal presente articolo, l’impresa incorre nella perdita della
cauzione che resta incamerata dal Comune, salvo il risarcimento dei danni per
l’eventuale riappalto e per tutte le altre circostanze che si possono
verificare.
Art.
20 – Arbitrato
Le
eventuali controversie che dovessero insorgere tra l’impresa appaltatrice ed
il Comune circa l’interpretazione e la corretta esecuzione delle norme
contrattuali e che non si siano potute risolvere con l'accordo diretto tra i
contraenti, verranno deferite a giudizio di un collegio arbitrale composto da
tre membri di cui uno scelto dal Comune, uno dall’Impresa ed il terzo, che sarà
Presidente del collegio stesso, sarà scelto di comune accordo, o , in difetto,
dal Presidente del Tribunale di Salerno. Le spese di procedimento sono a carico
dell’impresa. Il collegio arbitrale svolgerà la sua attività presso il
Tribunale di Salerno. La sentenza del collegio sarà pronunciata entro 90 giorni
dalla nomina del Presidente.
Art.
21 – Spese inerenti al contratto
Qualsiasi
spesa inerente al contratto o consequenziale a questo, nessuna eccettuata o
esclusa, sarà a carico dell’appaltatore.
Art.
22 Trattamento dei dati personali.
L’Impresa
si impegnerà a custodire e non divulgare notizie ed informazioni di cui possa
venire eventualmente a conoscenza nell’espletamento del servizio e che
riguardino gli utenti e l’A.C., e ciò in applicazione delle disposizioni
contenute nel testo unico sulla privacy (D.Lgs 196/2003 e s.m.i.).
Art.
23 – Rinvio
Per
tutto quanto non espressamente citato nel presente capitolato, sono applicabili
le disposizioni contenute nelle leggi vigenti in materia di gare d’appalto, di
igiene e sanità degli alimenti, di tutela del personale, della legge e del
regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità
generale dello Stato (R...D. 2440/1923
e R.D. 827/1924 e successive modificazioni ed integrazioni).