ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale

Per presentare le candidature alle elezioni comunali occorre predisporre:

·        la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati

Deve contenere:

a) Indicazione del candidato alla carica di Sindaco (Cognome, nome. luogo e data di nascita, per le donne coniugate o vedove è facoltativa l’aggiunta del cognome del marito).

b) Indicazione del cognome, nome luogo e data di nascita dei candidati al Consiglio Comunale, (per le donne coniugate o vedove è facoltativa l’aggiunta del cognome del marito)

c) numero d'ordine progressivo dei candidati

d) indicazione di due delegati di lista per la designazione dei rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale.

·        gli atti contenenti le sottoscrizioni non contenute nella dichiarazione di presentazione

Alla dichiarazione di presentazione della lista sono allegati, e ne fanno parte integrante, i moduli per la raccolta delle firme dei sottoscrittori della candidatura del SINDACO e della lista dei candidati al Consiglio comunale.

Si riporta di seguito il quadro relativo al numero dei sottoscrittori:

-         da non meno di 60 e da non più di 120 elettori nei comuni con popolazione compresa tra i 5.001 e 10.000 abitanti;

Si raccomanda la massima scrupolosità nella raccolta delle sottoscrizioni.

Anche gli atti separati per la raccolta delle sottoscrizioni devono contenere i nominativi dei candidati della lista, l'indicazione del nominativo del candidato Sindaco e riprodurre graficamente il contrassegno, a colori.

·        la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte del candidato alla carica di Sindaco;

ogni dichiarazione deve riportare:

a) oltre all'accettazione della candidatura con la presente lista, la dichiarazione che il candidato non ha accettato nessun'altra candidatura in altre liste del comune; che non si è presentato candidato in altri comuni‑, di non essere in alcuna delle condizioni previste dall'art. 58 dei Decreto Legislati‑vo 18 agosto 2000, 267‑1

b) l'autenticazione della firma del candidato. Per i candidati che si trovano eventualmente all'estero, detta autenticazione deve essere effettuata da una nostra Autorità diplomatica o consolare.

·        le dichiarazioni di accettazione della candidatura da parte dei singoli candidati al Consiglio Comunale (tante quanti sono i candidati)

Ogni dichiarazione deve riportare:

a) oltre all'accettazione della candidatura con la presente lista, la dichiarazione che il candidato non ha accettato nessun'altra candidatura in altre liste del comune; l’indicazione dell'altro comune ove si fosse eventualmente presentato candidato; che non'ricopre già la carica di Consigliere comunale in altro comune; di non essere in alcuna delle condizioni previste dall'art. 58 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 267;

b) l'autenticazione delle firme dei candidati. Per i candidati che si trovino eventualmente all'estero, detta autenticazione deve essere effettuata da una Autorità diplomatica o consolare.

·        i certificati individuali di iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.

La legge stabilisce che il requisito dell'elettorato attivo da parte dei candidati, sia per la carica di Sindaco, sia per quelle di Consigliere comunale, deve essere comprovato al momento della presentazione della candidatura. mediante l'esibizione del certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica. Tali certificati devono essere individuali, uno per ogni candidato.

·        i certificati individuali o collettivi di iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del comune

Anche se nella dichiarazione di presentazione dei sottoscrittori viene indicato il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, è comunque necessario presentare certificati elettorali individuali o collettivi per ognuno di essi.

·        l'attestazione dei Segretario o Presidente Federale (in copia notarile)

L'attestazione del Segretario o Presidente Federale può essere rilasciata:

1) al Segretario provinciale

2) al Segretario nazionale

·        la delega per la presentazione della lista

Per la presentazione della lista, è facoltà dei Segretario provinciale o nazionale incaricare, con atto autenticato da notaio, una persona di sua fiducia.

·        il contrassegno di lista

Il modello di contrassegno di lista in due dimensioni (dieci e due cm di diametro), in triplice copia, e a colori.Per evitare inconvenienti e difficoltà nella riproduzione dei contrassegni sulle schede, si ritiene opportuno suggerire ai presentatori delle liste che gli stessi siano disegnati su carta lucida,con inchiostro di china o tipografico.

·        il programma amministrativo

Come previsto dall'art. 71,comma 2,ed art.73 comma 2, del decreto legislativo n.267 del 18/8/22000., alla presentazione della candidatura alla carica di Sindaco e alla lista dei candidati al Consiglio comunale. deve necessariamente essere allegato il programma amministrativo che sarà affisso all'Albo Pretorio.

Presentazione della lista

La presentazione deve avvenire dalle ore 8. 00 del 30° giorno e sino alle ore 12. 00 del 29° giorno antecedente la data della votazione.

La presentazione della lista, nel caso in cui si utilizzi il contrassegno tradizionale di un partito con rappresentanza parlamentare, può essere effettuata esclusivamente dal delegato autorizzato dal Segretario Provinciale o dal Segretario Regionale che tali risultino per attestazione del Segretario o Presidente Nazionale.

Non attendete l'ultimo momento per presentare la documentazione, fatelo non appena possibile, così facendo, si avrà la possibilità di correggere errori o presentare documentazioni eventualmente mancanti; ricordiamo inoltre, che la Commissione , in caso di firme "doppie", accetta quelle della lista depositata per prima.