ISTRUZIONI PER LA
PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Elezioni del Sindaco e
del Consiglio Comunale
Per
presentare le candidature alle elezioni comunali occorre predisporre:
·
la
dichiarazione di presentazione della lista dei candidati
Deve
contenere:
a) Indicazione del candidato alla carica di Sindaco (Cognome,
nome. luogo e data di nascita, per le donne coniugate o vedove è facoltativa
l’aggiunta del cognome del marito).
b) Indicazione del cognome, nome luogo e data di nascita dei
candidati al Consiglio Comunale, (per le donne coniugate o vedove è facoltativa
l’aggiunta del cognome del marito)
c) numero d'ordine progressivo dei candidati
d) indicazione di due delegati di lista per la designazione dei
rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale.
·
gli
atti contenenti le sottoscrizioni non contenute nella dichiarazione di
presentazione
Alla dichiarazione di presentazione della lista sono allegati,
e ne fanno parte integrante, i moduli per la raccolta delle firme dei
sottoscrittori della candidatura del SINDACO e della lista dei candidati al
Consiglio comunale.
Si riporta di seguito il
quadro relativo al numero dei sottoscrittori:
-
da non meno di 60 e
da non più di 120 elettori nei comuni con popolazione compresa tra i 5.001 e
10.000 abitanti;
Si raccomanda la massima scrupolosità nella raccolta delle
sottoscrizioni.
Anche gli atti separati
per la raccolta delle sottoscrizioni devono contenere i nominativi dei candidati
della lista, l'indicazione del nominativo del candidato Sindaco e riprodurre
graficamente il contrassegno, a colori.
·
la
dichiarazione di accettazione della candidatura da parte del candidato alla
carica di Sindaco;
ogni dichiarazione deve riportare:
a) oltre all'accettazione della candidatura con la presente
lista, la dichiarazione che il candidato non ha accettato nessun'altra
candidatura in altre liste del comune; che non si è presentato candidato in
altri comuni‑, di non essere in alcuna delle condizioni previste dall'art.
58 dei Decreto Legislati‑vo 18 agosto 2000, 267‑1
b) l'autenticazione della firma del candidato. Per i candidati
che si trovano eventualmente all'estero, detta autenticazione deve essere
effettuata da una nostra Autorità diplomatica o consolare.
·
le
dichiarazioni di accettazione della candidatura da parte dei singoli candidati
al Consiglio Comunale (tante quanti sono i candidati)
Ogni dichiarazione deve riportare:
a) oltre all'accettazione della candidatura con la presente
lista, la dichiarazione che il candidato non ha accettato nessun'altra
candidatura in altre liste del comune; l’indicazione dell'altro comune ove si
fosse eventualmente presentato candidato; che non'ricopre già la carica di
Consigliere comunale in altro comune; di non essere in alcuna delle condizioni
previste dall'art. 58 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 267;
b) l'autenticazione delle firme dei candidati. Per i candidati
che si trovino eventualmente all'estero, detta autenticazione deve essere
effettuata da una Autorità diplomatica o consolare.
·
i
certificati individuali di iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un
qualsiasi comune della Repubblica.
La legge stabilisce che il requisito dell'elettorato attivo da
parte dei candidati, sia per la carica di Sindaco, sia per quelle di Consigliere
comunale, deve essere comprovato al momento della presentazione della
candidatura. mediante l'esibizione del certificato di iscrizione nelle liste
elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica. Tali certificati devono
essere individuali, uno per ogni candidato.
·
i
certificati individuali o collettivi di iscrizione dei sottoscrittori nelle
liste elettorali del comune
Anche se nella dichiarazione di presentazione dei
sottoscrittori viene indicato il comune nelle cui liste elettorali sono
iscritti, è comunque necessario presentare certificati elettorali individuali o
collettivi per ognuno di essi.
·
l'attestazione
dei Segretario o Presidente Federale (in copia notarile)
L'attestazione del Segretario o Presidente Federale può essere
rilasciata:
1) al Segretario provinciale
2) al Segretario nazionale
·
la
delega per la presentazione della lista
Per la presentazione della lista, è facoltà dei Segretario
provinciale o nazionale incaricare, con atto autenticato da notaio, una persona
di sua fiducia.
·
il
contrassegno di lista
Il modello di contrassegno di lista in due dimensioni (dieci e
due cm di diametro), in triplice copia, e a colori.Per evitare inconvenienti e
difficoltà nella riproduzione dei contrassegni sulle schede, si ritiene
opportuno suggerire ai presentatori delle liste che gli stessi siano disegnati
su carta lucida,con inchiostro di china o tipografico.
·
il
programma amministrativo
Come previsto dall'art. 71,comma 2,ed art.73 comma 2, del
decreto legislativo n.267 del
18/8/22000., alla presentazione della candidatura alla carica di Sindaco e alla
lista dei candidati al Consiglio comunale. deve necessariamente essere allegato
il programma amministrativo che sarà affisso all'Albo Pretorio.
Presentazione della lista
La
presentazione deve avvenire dalle ore 8. 00 del 30° giorno e sino alle ore 12.
00 del 29° giorno antecedente la data della votazione.
La
presentazione della lista, nel caso in cui si utilizzi il contrassegno
tradizionale di un partito con rappresentanza parlamentare, può essere
effettuata esclusivamente dal delegato autorizzato dal Segretario Provinciale o
dal Segretario Regionale che tali risultino per attestazione del Segretario o
Presidente Nazionale.
Non attendete l'ultimo
momento per presentare la documentazione, fatelo non appena possibile, così
facendo, si avrà la possibilità di correggere errori o
presentare documentazioni eventualmente
mancanti; ricordiamo inoltre, che