...Il Comune............... ..Statuto Comunale

..Il Sindaco

..La Giunta

..Il Consiglio

..Segretario

..Gli Uffici

..Appalti e gare

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TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 1

AUTONOMIA STATUTARIA

Il  Comune di Bracigliano:

a)      è ente autonomo locale con rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e nel rispetto delle Leggi della Repubblica Italiana;

b)      è ente democratico che crede nei principi europeistici della pace e della solidarietà;

c)      si riconosce in un sistema statuale unitario di tipo federativo e solidale, basato sul principio dell’autonomia degli enti locali;

d)      rivendica, considerata la peculiare realtà territoriale e sociale in cui si colloca, per sé e per gli altri Comuni uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nell’organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse; ciò nel rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all’autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini;

e)      valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali;

f)        realizza, con i poteri e gli istituti del presente Statuto, l’autogoverno della comunità.

ART. 2

FINALITA’

  1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della comunità di Bracigliano ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.

  2. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all’attività amministrativa.

  3. In particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:

a)      rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l’effettivo sviluppo della persona umana e  l'eguaglianza degli individui;

b)      promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione razziale;

c)      recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali;

d)      tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;

e)      superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;

f)        promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile ed anziana;

g)      promozione della funzione sociale della iniziativa economica, in particolare nel settore agricolo, turistico, culturale, anche attraverso il sostegno a forme di associazionismo e cooperazione che garantiscano il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali.

ART. 3

TERRITORIO E SEDE COMUNALE

1.      Il territorio del Comune si estende per 14 Kmq e confina con i Comuni di Siano, Mercato San Severino, Forino, Quindici, Montoro Inferiore.

2.      Il Palazzo Civico, sede comunale, è ubicato in Piazza Luigi Angrisani.

3.      Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.

4.      All’interno del territorio del Comune di Bracigliano non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l’insediamento di centrali nucleari né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.

ART. 4

STEMMA E GONFALONE

1.      Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Bracigliano.

2.      Lo stemma del Comune è come descritto dal Decreto del Presidente della Repubblica prot.n.7027 del 13/02/1973.

3.      Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, ed ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell’Ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il Gonfalone con lo stemma del Comune.

4.      La Giunta può autorizzare l’uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

ART. 5

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

1.      Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

2.      Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l’associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani ed agli anziani, rapporti con l’UNICEF.

3.      Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

ART. 6

PROGRAMMAZIONE E COOPERAZIONE

1.      Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.

2.      Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i Comuni vicini, con la Provincia di Salerno, con la Regione Campania e la Comunità Montana Zona Irno con sede in Calvanico.

 TITOLO II

ORDINAMENTO STRUTTURALE

 CAPO  I

ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

ART. 7

ORGANI

1.      Sono Organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

2.      Il Consiglio Comunale è Organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

3.      Il Sindaco è responsabile dell'Amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.

4.      La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

ART. 8

DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

1.      Le deliberazioni degli Organi Collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da questi svolta.

2.      L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario Comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio.

3.      Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal Presidente, di norma il più giovane di età.

4.      I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

ART. 9

CONSIGLIO COMUNALE

1.      Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l’intera comunità, delibera l’indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.  La presidenza del Consiglio Comunale è attribuita ad un consigliere comunale, eletto tra i consiglieri  nella prima seduta del Consiglio subito dopo la convalida degli eletti.

2.      Una volta eletto, il Presidente assume immediatamente le funzioni, e la seduta prosegue con il giuramento del sindaco e la comunicazione dei componenti della giunta.

3.      In sede di prima attuazione, l’elezione del presidente viene effettuata nella prima seduta consiliare successiva all’entrata in vigore dello Statuto.

4.      L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.

5.      Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

6.      Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all’arco temporale del mandato politico-amministrativo dell’organo consiliare.

7.      Il Consiglio Comunale conforma l’azione complessiva dell’Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

8.      Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

9.      Il Consiglio Comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.

10.  Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza di numero 6 consiglieri assegnati più il Presidente (art.38 del D.Lgs. 18/8/2000, n.267) .

11.  I verbali della seduta precedente si intendono approvati dal Consiglio Comunale ultimato il periodo di sette giorni lavorativi nei quali essi siano visionabili da ciascun consigliere  formalmente avvertito e non siano state fatte osservazioni scritte nei successivi cinque giorni lavorativi. Nel caso di produzione di osservazioni scritte, queste soltanto sono sottoposte alla valutazione del Consiglio Comunale nella seduta successiva. 

ART. 10

SESSIONI E CONVOCAZIONE

1.      L’attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.

2.      Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all’approvazione delle linee programmatiche del mandato, del Bilancio di previsione e del Rendiconto della gestione.

3.      Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d’eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire  24 ore dell’adunanza.

4.      La convocazione del Consiglio e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata  dal Presidente del Consiglio, su richiesta del Sindaco oppure di almeno un quinto dei Consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all’ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.

5.      La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione.

6.      L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

7.      L’elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell’albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

8.      La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri comunali almeno tre giorni lavorativi prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni lavorativi prima  della seduta nel caso di sessioni straordinarie ed almeno dodici ore prima nel caso di eccezionale urgenza. L’orario di consultazione è quello di ordinario funzionamento dell’ufficio di segreteria del comune.

9.      Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

10.  La prima convocazione del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene  indetta dal Sindaco entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.

11.  In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

ART. 11

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

  1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta , le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

  2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.

  3. Con cadenza almeno annuale il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l’attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori, e dunque entro il 31 dicembre di ogni anno . È facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

  4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all’organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all’approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

ART. 12

COMMISSIONI

  1. Il Consiglio Comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, Commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette Commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le Commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

  2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l’oggetto e la durata delle Commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.

1.      La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

ART.12 bis

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

1.      Il Presidente rappresenta il consiglio comunale e assicura il buon andamento dei suoi lavori facendo osservare il regolamento del Consiglio.

2.      Il Presidente convoca e presiede il consiglio comunale, decide sulla ricevibilità dei testi presentati per l’esame del consiglio ed esercita tutte le attribuzioni a lui attribuite dalla legge, dallo Statuto e dal  regolamento.

3.      In particolare il Presidente:

a)            dirige e modera le discussioni, concede la facoltà di parlare assicurando il rispetto dei tempi per la durata di ciascun intervento;

b)            pone e precisa i termini delle proposte da discutere e da votare;

c)            stabilisce il termine della discussione e l’ordine delle votazioni, ne accerta l’esito e ne proclama i risultati;

d)            mantiene l’ordine nella sala consiliare disponendo sull’utilizzazione del personale di Polizia Municipale ivi assegnato;

e)            ha  facoltà di prendere la parola in ogni momento, e può sospendere o togliere la seduta facendone prendere nota nel verbale.

4.      Il Presidente dispone della sala in cui si svolgono le sedute del consiglio comunale.

  1. Il Presidente del Consiglio Comunale è nominato dal Consiglio a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati  e a scrutinio segreto. Se dopo due votazioni, da tenersi nella medesima seduta, nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta, è nominato Presidente del Consiglio il candidato che abbia ottenuto la maggioranza relativa. La stessa procedura si applica per la nomina del Vicepresidente del Consiglio.

6.      Le funzioni vicarie del Presidente, in caso di assenza o impedimento del medesimo, sono svolte dal vice presidente eletto nella stessa seduta di elezione del  Presidente del Consiglio . In caso di contestuale assenza del Presidente e del Vice Presidente le funzioni vicarie siano svolte dal Consigliere anziano che è colui che ha riportato la maggiore cifra individuata data dalla somma dei voti di preferenza più quelli di lista, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri ai sensi dell’art.73 del D.Lgs. n. 267/2000

  1. La proposta di revoca del Presidente deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati. La motivazione in ordine alla richiesta di revoca del Presidente del Consiglio deve riferirsi esclusivamente  a gravi motivi connessi all’esercizio delle sue funzioni.

  2. La proposta di revoca viene messa in discussione non prima di tre giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione; essa è votata per appello nominale. Essa è votata con le stesse modalità previste per la sua nomina.

9.      Se la proposta di revoca viene approvata, il consiglio è convocato entro dieci giorni per la elezione del nuovo Presidente; alla convocazione provvede il consigliere anziano.

ART. 13

CONSIGLIERI

1.           Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l’intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2.           Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze.  A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.

3.           I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sessioni ordinarie o  straordinarie, per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Presidente del Consiglio Comunale, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell’art. 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire  al Presidente del Consiglio eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

ART. 14

DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

1.            I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.

2.            Le modalità  e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio Comunale.

3.            I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli  atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto ad ottenere, da parte del  Presidente del Consiglio Comunale, un’adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all’organo, anche attraverso l’attività della conferenza dei capigruppo, di cui al successivo art. 15 del presente Statuto.

4.            Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.

5.            Per assicurare la massima trasparenza, ogni consigliere deve comunicare annualmente i redditi posseduti secondo le modalità stabilite nel regolamento del Consiglio Comunale.

ART. 15

GRUPPI CONSILIARI

1.               I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Presidente del Consiglio ed al Segretario Comunale unitamente all’indicazione del nome del Capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni ed i relativi capigruppo nei Consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

2.               I Consiglieri Comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno due membri.

3.               È’ istituita, presso il Comune di Bracigliano la conferenza dei capigruppo, finalizzata a rispondere alle finalità generali indicate dall’art. 13, comma 3, del presente Statuto, nonché dall’art. 36, comma 4, del Legge 267/2000. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del Consiglio Comunale.

4.               I Capigruppo consiliari sono domiciliati presso l’impiegato addetto all’ufficio Protocollo del Comune.

5.               Ai Capigruppo consiliari è consentito ottenere, gratuitamente, una copia della documentazione inerente gli atti utili all’espletamento del proprio mandato.

6.               I Gruppi Consiliari, hanno diritto a riunirsi in un locale comunale messo a disposizione, per tale scopo, dal Sindaco.

ART. 16

SINDACO

1.            Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2.            Egli rappresenta il Comune ed è l'Organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale, al direttore, se nominato, ed ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.

3.            Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull’attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4.            Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

5.            Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell’ambito dei criteri indicati dalla Regione, e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

6.            Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale Organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all’ufficio.

7.            Il Sindaco, inoltre, è il legale rappresentante dell’Ente. L’esercizio della rappresentanza, compresa quella in giudizio, è attribuibile a un suo delegato amminitratore comunale, al segretario comunale, al direttore generale o a ciascun Responsabile di Settore in base a delega rilasciata dal Sindaco al soggetto individuato per il compimento dei seguenti atti: a) rappresentanza in giudizio, con possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti; stipulazione di convenzioni tra comuni per lo svolgimento di funzioni e servizi determinati.

ART. 17

ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

1.          Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell’Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori o Consiglieri ed è l’Organo responsabile dell’Amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:

a)      dirige e coordina l’attività politica e amministrativa del Comune nonché l’attività della  Giunta e dei singoli Assessori;

b)      promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;

c)      convoca i comizi per i referendum previsti dall’art. 8 del D.Lgs. 267/2000;

d)      emana le ordinanze contingibili e urgenti nei casi di emergenze sanitarie o igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché nei casi di emergenza di cui all’art. 50, commi 5-6, del D.Lgs. 267/2000;

e)      nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell’apposito albo;

f)        conferisce e revoca al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del direttore;

g)      nomina i responsabili dei settori, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili.

h)      impartisce le direttive ai Responsabili dei Settori perché provvedano correttamente alla gestione delle risorse.

ART. 18

ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

1.            Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l’acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all’ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.

2.            Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente od avvalendosi del Segretario Comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull’intera attività del Comune.

3.            Il Sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

ART. 19

ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

1.        Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a)                  stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale successiva alle elezioni, ne dispone la convocazione e la presiede sino alla nomina del Presidente del Consiglio.

b)                  esercita i poteri di polizia negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

c)                  propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede.

d)                 riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

ART. 20

VICE SINDACO

1.           Il Vice Sindaco, nominato tale dal Sindaco, è l’Assessore che ha la delega generale per l’esercizio di tutte le funzioni del Sindaco in caso di assenza od impedimento di quest’ultimo.

2.           Il conferimento delle deleghe rilasciate agli Assessori o Consiglieri, deve essere comunicato al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all’albo pretorio.

ART. 21

MOZIONI DI SFIDUCIA

1.          Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2.          Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3.          La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 22

DIMISSIONI E IMPEDIMENTO PERMANENTE DEL SINDACO

  1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

  2. L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di tre persone eletta dal Consiglio Comunale e composta da soggetti estranei al Consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.

  3. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal Vice Sindaco o, in mancanza, dall'Assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i Gruppi Consiliari.

  4. La commissione nel termine di trenta giorni dalla nomina relaziona al Consiglio sulle ragioni dell'impedimento.

  5. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

ART. 23

GIUNTA COMUNALE

  1. La Giunta è Organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del Comune ed impronta la propria attività ai principi della trasparenza e della efficienza.

  2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

  3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla sua attività.

ART. 24

COMPOSIZIONE

1.          La Giunta è composta dal Sindaco e da 6 Assessori di cui uno è investito della carica di vice Sindaco ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. 267/2000.

2.          Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri; possono tuttavia essere nominati  anche Assessori esterni al Consiglio, nel numero massimo di 2 purché dotati dei requisiti di eleggibilità ed in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale. 

3.          Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio ed intervenire nelle discussioni inerenti le competenze richiamate nelle proprie deleghe ma non hanno diritto di voto.

ART. 25

NOMINA

1.           Il Vice Sindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

2.           Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro quindici giorni gli Assessori dimissionari.

3.           Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il  terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione ed i coniugi.

4.           Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

ART. 26

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

  1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli Assessori e stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

  2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

  3. Le sedute sono valide se sono presenti 4 componenti, Sindaco compreso, e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

ART. 27

COMPETENZE

  1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell’art. 107, commi 1-2, del D.Lgs. 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale, al direttore od ai responsabili dei settori comunali.

  2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

  3. La Giunta , in particolare, nell’esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

a)      propone al Consiglio i regolamenti;

b)      approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei settori comunali;

c)      elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;

d)      assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;

e)      modifica le tariffe, mentre elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove.

f)        nomina i membri delle Commissioni per i concorsi pubblici su proposta del Responsabile del settore interessato;

g)      propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;

h)      approva i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

i)        approva la costituzione in giudizio, la promozione delle liti, la resistenza, la conciliazione e la transazione, inoltre provvede alla nomina dei legali di fiducia dell’Ente;

j)        dispone l’accettazione od il rifiuto di lasciti e donazioni;

k)      fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l’ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l’accertamento della regolarità del procedimento;

l)        esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro Organo;

m)    approva gli accordi di contrattazione decentrata;

n)      decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell’Ente;

o)      fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell’apparato, sentito il direttore generale;

p)      determina, sentiti i revisori dei conti, i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio;

q)      approva il P.E.G.e le sue variazioni  su proposta del direttore generale e dei responsabili di settore.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I